E’ pienamente ammissibile la domanda di divisione dei beni in comunione legale o ordinaria tra i coniugi anche in presenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare a uno di essi; il giudizio di divisione, infatti, è diretto a trasformare il diritto pro quota sull’intero in un diritto di proprietà esclusiva su una porzione determinata e concreta della cosa, ovvero su una somma di denaro che ne ripeta il valore senza alterare in alcun modo la destinazione impressa alla casa familiare ed il diritto di abitazione del coniuge assegnatario (Tribunale di Milano, Sez. IV Civile, sent. 17 gennaio 2003, n. 1888). La sentenza in questione si inserisce nella scia tracciata dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità che ritiene ormai consolidato il principio della ammissibilità dell’azione di divisione dell’immobile di proprietà comune dei coniugi il quale, in sede di separazione o di divorzio, sia stato assegnato ad uno di essi. Un siffatto orientamento, pertanto, si sostituisce a quello precedente secondo il quale il provvedimento di assegnazione della casa coniugale all’uno o all’altro coniuge nell’ambito del procedimento di separazione o di divorzio, attribuirebbe all’immobile una sorta di destinazione d’uso tale da escludere la possibilità di una divisione ai sensi dell’art. 1112 cod. civ. |