diritto civile, alla tutela della proprietà immobiliare, all'assistenza delle imprese del settore edile ed alla gestione delle contoversie condominiali, recupero crediti

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    diritto di famiglia contrattualistica DIRITTO CIVILE responsabilita' civile e infortunistica stradale Responsabilità amministrativa delle società Domiciliazioni e corrispondenze Responsabiltià amministrativa delle società
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Matrimonio e famiglia : Spese ordinarie e spese straordinarie
il 23/10/2011 16:10:00 (220 letture)

Uno dei più ricorrenti motivi di litigio tra genitori separati è quello relativo al rimborso delle spese scolastiche e mediche straordinarie.

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Notizie sullo Studio : Adesione al circuito Azienda Amica
il 4/3/2010 19:56:26 (719 letture)

Lo Studio Legale Raffaele comunica ai propri clienti ed agli aderenti al circuito di convenzioni noto come Azienda Amica, di aver aderito all'iniziativa proponendo facilitazioni agli associati. Per maggiori informazioni si prega di inviare una mail allo studio oppure di collegarsi al sito www.aziendaamica.it

Recupero crediti : Estensione del pignoramento presso terzi di somme di denaro
il 12/3/2009 13:20:00 (2979 letture)

Nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, oggetto del pignoramento è la somma di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva.
Ne consegue che la Banca presso la quale è avvenuto il pignoramento di somme di denaro è obbligata a vincolare l'intero suo debito nei confronti del debitore esecutato e non solo l'importo indicato dal creditore procedente ai sensi dell'art. 543, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III Civ., 23 gennaio 2009, n. 1688)

Comunione e condominio : Recupero degli oneri condominiali
il 12/3/2009 13:03:47 (1155 letture)

Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono far valere le loro ragioni creditorie relative al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino e non nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azione diretta (Cass.Sez.II Civile, 24 giugno 2008, n. 17201).
La sentenza in epigrafe si inserisce nel filone giurisprudenziale, ormai da ritenersi consolidato e prevalente, che esclude l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto nei rapporti tra condominio e condomino. Pertanto,in una ipotetica azione giudiziaria promossa dall'amministratore del condominio per il recupero coattivo delle somme dovute a titolo di quote condominiali, legittimato passivo è da ritenersi solo ed esclusivamente il proprietario e non anche il conduttore in locazione o il comodatario.  

 

Proprietà immobiliare : Divisione della casa assegnata al coniuge
il 25/2/2009 9:40:00 (3346 letture)

E’ pienamente ammissibile la domanda di divisione dei beni in comunione legale o ordinaria tra i coniugi anche in presenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare a uno di essi; il giudizio di divisione, infatti, è diretto a trasformare il diritto pro quota sull’intero in un diritto di proprietà esclusiva su una porzione determinata e concreta della cosa, ovvero su una somma di denaro che ne ripeta il valore senza alterare in alcun modo la destinazione impressa alla casa familiare ed il diritto di abitazione del coniuge assegnatario (Tribunale di Milano, Sez. IV Civile, sent. 17 gennaio 2003, n. 1888).
La sentenza in questione si inserisce nella scia tracciata dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità che ritiene ormai consolidato il principio della ammissibilità dell’azione di divisione dell’immobile di proprietà comune dei coniugi il quale, in sede di separazione o di divorzio, sia stato assegnato ad uno di essi.
Un siffatto orientamento, pertanto, si sostituisce a quello precedente secondo il quale il provvedimento di assegnazione della casa coniugale all’uno o all’altro coniuge nell’ambito del procedimento di separazione o di divorzio, attribuirebbe all’immobile una sorta di destinazione d’uso tale da escludere la possibilità di una divisione ai sensi dell’art. 1112 cod. civ.

 

 

 

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